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I requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria che deve possedere chi intenda acquisire una società di calcio.

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Non tutti possono rendersi acquirenti di quote o azioni di una società di calcio.

Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie, anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale, che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dall’art. 20 bis, commi 5 e 6, delle NOIF.

Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità (art. 20 bis, comma 5, delle NOIF), i soggetti interessati alle acquisizioni di quote e/o azioni societarie in società sportive non devono avere riportato condanne penali per alcuni reati. Tra questi merita di essere segnalata la condanna, ancorché non definitiva, e anche se applicata su richiesta della parte (patteggiamento), a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui agli artt. 216 c.p. (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 del medesimo articolo, 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Gli acquirenti non devono inoltre:

1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza;

2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive.

I requisiti di solidità finanziaria sono, invece, fissati dall’art. 20 bis, sesto comma, delle NOIF; gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie:

  1. attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre
  2. attestino che il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato:
  3. una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B rilasciata in favore della LNPB, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo.

La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

La documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e a quelli di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale consegua l’acquisizione, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni.

Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. – Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione, provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni.

Ma che cosa accade se difettino i requisiti di onorabilità e/o di solidità finanziaria?

Entra in gioco, in questo caso, l’articolo 32 del Codice di Giustizia sportiva il quale afferma che il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000.

Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione che alla fideiussione la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.

L’assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall’art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l’applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica.

La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti.

Ancora, il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all’applicazione di una delle sanzioni sopra richiamate, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all’art. 20 bis NOIF.

Il trasferimento deve prevedere l’espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell’applicazione del nuovo procedimento di cui all’art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l’obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

La rassegna delle disposizioni normative in tema di requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dimostra come il sistema abbia elaborato una serie di principi contro il rischio di acquisizioni che mettano a repentaglio la continuità dell’attività della società sportiva, alterando la competitività e la regolarità stessa dei campionati.

Ciò che va sottolineato è che, però, tutto il sistema si basa su una valutazione ex post dell’acquisizione, senza che sia prevista una valutazione ex ante sul possesso, almeno, dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che siano interessati all’acquisizione delle quote o delle azioni di una società di calcio.

E’ auspicabile, dunque, che ai fini della trasparenza del mercato delle acquisizioni di società di calcio il sistema di valutazione dei requisiti preveda anche una valutazione ex ante di taluni requisiti, onde limitare la possibilità che i tifosi, destinatari finali del prodotto calcio, si trovino, loro malgrado, a vedere la propria squadra del cuore acquisita da un acquirente non in grando di soddisfare i requisiti di onorabilità e solidità economica, con conseguenze sanzionatorie del caso che paiono esplicarsi più sul piano sportivo che non su quello degli assetti societari.

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